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Pagina 1 di 23 ACCORDO DI PROGRAMMA per l attuazione di un programma di interventi relativi al settore fognatura e depurazione del servizio idrico integrato attuativo delle diposizioni di cui all art. 26 della l.r. 20/2006 ed all art. 19 ter del regolamento regionale n. 46R/2008 Regione Toscana Province di Pisa, Lucca, Massa-Carrara, Livorno, Arezzo, Grosseto, Siena, Prato e Pistoia Città Metropolitana di Firenze Unione dei Comuni - Circondario Empolese Valdelsa Comuni di Fiesole e Abetone Autorità Idrica Toscana GAIA S.p.A. Acque S.p.A. Publiacqua S.p.A. Nuove Acque S.p.A. ASA S.p.A. Acquedotto del Fiora S.p.A. Acque Toscane S.p.A. Geal spa

Pagina 2 di 23 INDICE NARRATIVA pag. 3 Art. 1 - Premesse pag. 10 Art. 2 Oggetto, finalità, e obiettivi pag. 10 Art. 3 Quadro conoscitivo ambientale pag. 11 Art. 4 Piano degli interventi pag. 11 Art. 5 Scadenze, impegni e riparto delle risorse pag. 12 Art. 6 Impegni dei soggetti firmatari pag. 14 Art. 7 Monitoraggio degli interventi e monitoraggio ambientale pag. 15 Art. 8 Responsabile dell attuazione dell accordo pag. 15 Art. 9 Collegio di vigilanza pag. 16 Art. 10 Responsabile dell attuazione dei singoli interventi pag. 17 Art. 11 Attivazione ed esiti delle verifiche pag. 18 Art. 12 Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento pag. 18 Art. 13 - Durata dell Accordo pag. 19 Art. 14 - Modifiche e integrazioni pag. 19 Art. 15 Autorizzazioni agli scarichi pag. 20 ALLEGATI : Allegato 1. Stato ed obiettivi di qualità dei corpi idrici come approvati dai Piani di gestione delle Acque dei Distretti idrografici del fiume Serchio, dell Appennino Settentrionale e dell Appennino Centrale. Allegato 2. Ricognizione degli scarichi di acque reflue urbane presenti sul territorio toscano Allegato 3. Elenco degli scarichi di acque reflue urbane minori o uguali a 200 AE di cui all art. 19 bis del regolamento regionale n. 46R/2008 Allegato 4: Elenco degli interventi programmati da completare entro il 31/12/2015 Allegato 5. Elenco degli interventi programmati da completare entro in 31/12/2018 Allegato 6. Elenco degli interventi programmati da completare successivamente al 1/1/2019 Allegato 7. Elenco degli interventi da programmare da parte di AIT e del Comune di Fiesole entro il 31/12/2017 Allegato 8. Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi Allegato 9. Procedure di revisione dell accordo di cui all art. 26 comma 2 lett. c) della LR 20/2006

Pagina 3 di 23 I rappresentanti degli Enti firmatari: la Regione Toscana, le Province di Pisa, Prato, Lucca, Massa- Carrara, Livorno, Arezzo, Grosseto, Siena e Pistoia, la Città Metropolitana di Firenze, l Unione dei Comuni del Circondario di Empoli, i Comuni di Fiesole e Abetone, l Autorità Idrica Toscana, GAIA S.p.A., Acque S.p.A., Publiacqua S.p.A., Nuove Acque S.p.A., ASA S.p.A., Acquedotto del Fiora S.p.A., Acque Toscane S.p.A., Geal spa 1. Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 Norme sul procedimento amministrativo per la semplificazione e la trasparenza dell attività amministrativa ed in particolare il capo 2 bis Disciplina degli accordi di programma della sez. V; 2. Vista la Direttiva Quadro 2000/60/CEE, che istituisce un quadro per l azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l art.1 in cui sono dettagliati gli scopi della Direttiva, l art.4 in materia di obiettivi ambientali, l art.8 sui programmi di monitoraggio dello stato delle acque ed infine l art.11 in cui si prevede che gli Stati Membri preparino programmi di misure allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui all art.4. Tale Direttiva mira, altresì, alla progressiva riduzione dell inquinamento nonché all arresto e all eliminazione graduale delle emissioni, scarichi e perdite di sostanze pericolose prioritarie nell ambiente; 3. Visto il Piano di Gestione del distretto Appennino Settentrionale, adottato con delibera del comitato Istituzionale dell Autorità di bacino del Fiume Arno n. 206 del 24 febbraio 2010 (d.l. 20 dicembre 2008, n. 208, convertito in l. 27 febbraio 2009, n. 13, art. 1, comma 3bis); ed approvato con DPCM del 21 novembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 147 del 27 giugno 2014); 4. Visto il Piano di Gestione per il Distretto Idrografico pilota del Fiume Serchio, adottato dal Comitato Istituzionale dell Autorità di Bacino pilota del fiume Serchio con delibera n. 164 del 24 febbraio 2010 (d.l. 20 dicembre 2008, n. 208, convertito in l. 27 febbraio 2009, n. 13, art. 1, comma 3bis) ed approvato con DPCM del 8 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n. 112 del 15 maggio 2013); 5. Visto il Piano di Gestione del distretto Appennino Centrale adottato con delibera del comitato Istituzionale dell Autorità di bacino del Fiume Tevere n. 1 del 24 febbraio 2010 (d.l. 20 dicembre

Pagina 4 di 23 2008, n. 208, convertito in l. 27 febbraio 2009, n. 13, art. 1, comma 3bis) ed approvato con DPCM del 5 luglio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n 34 del 11 febbraio 2014); 6. Preso atto che in detti Piani di Gestione viene definito uno stato di qualità delle acque per i corpi idrici tipizzati di cui alla delibera di giunta regionale n. 939/2009, e per ciascuno di essi viene definita una data limite entro cui devono essere conseguiti gli obiettivi di qualità previsti dal piano e che dette scadenza sono già fissate in una delle tre seguenti date 31/12/2015, 31/12/2021 e 31/12/2027; 7. Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante Norme in materia ambientale ed in particolare l art. 73 che individua tra le finalità al comma 1 lett. a) prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, al comma 1 lett. b) conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi e al comma 1 lett. d) mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonchè la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate ; 8. Preso atto, che il decreto legislativo, persegue le finalità di cui al punto precedente attraverso la definizione degli obiettivi di qualità di cui all art. 76, e che la disciplina degli scarichi di cui all art. 101, comma 1, dispone che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici; 9. Visto il Piano di Tutela delle Acque della Toscana, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 6 del 25 gennaio 2005, nel quale, sono fissati i criteri per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale per tutti i bacini idrografici della Regione tra cui: - l ottimizzazione degli usi delle risorse idriche, con prioritaria attenzione per il soddisfacimento della domanda idropotabile, anche attraverso il riutilizzo delle acque reflue per gli usi assentiti dalla legge; - la riduzione del carico inquinante nei corpi idrici, con prioritario adeguamento dei sistemi di smaltimento dei reflui; 10. Viste le integrazioni al quadro conoscitivo del piano di tutela disposte con le delibere di giunta regionale :

Pagina 5 di 23 - a) n. 937 del 29 ottobre 2012 Attuazione D.Lgs 152/06 e D. Lgs 30/09. Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana. Modifica delle Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009. ; - b) n. 847 del 14 ottobre 2013 avente ad oggetto Attuazione D.Lgs 152/2006 e D.Lgs 30/2009. Monitoraggio dei corpi idrici superficiali interni e sotterranei della Toscana. Modifiche ed integrazioni alla delibera di Giunta n. 100/2010. ; 11 Vista la direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane ed in particolare l art. 7 relativo ai trattamenti appropriati di cui all art. 2 p.to 9 della stessa direttiva. 12. Vista la L.R. 69 del 28.12.2011 che riorganizza il servizio idrico integrato ( di seguito denominato: SII) istituendo l Autorità Idrica Toscana (di seguito denominata: AIT) e le Conferenze Territoriali; 13. Considerato che in Toscana si è concluso il processo di affidamento delle gestioni uniche del SII e che in ciascuna Conferenza Territoriale è vigente un Piano di Ambito Territoriale Ottimale contenente il Piano degli Investimenti; 14. Considerato che il Gestore del SII, in conformità alle convenzioni di affidamento del servizio in essere, dà attuazione al Piano di Ambito attraverso la predisposizione di Piani Operativi Triennali (di seguito denominati: POT) già approvati dalle AATO, ed ora dall AIT, nei quali sono declinati e dettagliati gli interventi da porre in opera e le risorse finanziarie necessarie per gli interventi costituenti i trattamenti appropriati; 15. Preso atto che l Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas con le delibere n. 585/2012/r/idr e n. 643/2013/r/idr, nel definire i metodi tariffari transitori cogenti rispettivamente per i bienni 2012-2013 e 2014-2015, ha rimandato ad una successiva deliberazione l approvazione del nuovo metodo tariffario definitivo, imponendo contestualmente limitazioni alla revisione della programmazione di Ambito e contingentando la programmazione degli investimenti al solo quadriennio 2014-2017; 16. Considerato che il comune di Fiesole ha affidato il servizio idrico integrato alla società Acque Toscane S.p.A. con una convenzione, e ha predisposto e approvato un Piano degli investimenti (P.D.I.) e il comune di Abetone ha in gestione autonoma il servizio idrico integrato;

Pagina 6 di 23 17. DATO ATTO che l Autorità idrica Toscana, nell ambito delle proprie competenze istituzionali, con deliberazione 30 Aprile 2014, nell approvare il programma degli interventi per il quadriennio 2014-2017, ha individuato 56 interventi sugli agglomerati con carico generato maggiore di 2000 abitanti equivalenti (di seguito denominati A.E.) ricompresi nella procedura d infrazione 2014/2059 per complessivi 120.630.00 Euro che conseguono un aumento della copertura depurativa per 151.290 AE, così suddivisi per gestore del S.I.I.: Gestore Numero Interventi Costo Interventi Aumento copertura depurativa (A.E.) GAIA S.p.A. 1 3970.000 1.800 Acque S.p.A. 18 22.540.000 24.684 Publiacqua S.p.A. 19 45.870.000 81.965 Nuove Acque S.p.A. 7 4.330.000 8.977 ASA S.p.A. 5 18.040.000 11.716 Acquedotto del Fiora S.p.A. 5 25.880.000 22.148 Totale 56 120.630.000 151.290 18. DATO altresì atto che sono previsti consistenti interventi sui sistemi depurativi esistenti per migliorarne e/o mantenerne i livelli di efficienza per complessivi 64.435.439 Euro, così suddivisi per gestore del S.I.I.: Gestore Costo Interventi ASA S.p.A. 1.650.091 GAIA S.p.A. 635.373 Publiacqua S.p.A. 2.950.000 Nuove Acque S.p.A. Acque S.p.A. 54.490.000 Acquedotto del Fiora S.p.A. 0 4.709.975 Totale 64.435.439 19. Visto l art. 105 del decreto legislativo ed in particolare il comma 2 il quale dispone che gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati con meno di 2.000 abitanti equivalenti (di seguito denominati AE) e recapitanti in acque dolci ed in acque di transizione, e gli scarichi provenienti da agglomerati con meno di 10.000 AE, recapitanti in acque marino-costiere, sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in conformità con le indicazioni dell'allegato 5 alla parte terza del decreto;

Pagina 7 di 23 20. Vista la Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento (di seguito denominata LR 20/06 ) ed in particolare l art. 21 bis Condizioni di emissione degli scarichi provenienti da piccoli agglomerati ; 21. Visto il regolamento regionale 8 settembre 2008, n. 46/R Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 - Norme per la tutela delle acque dall inquinamento.di seguito denominato: regolamento regionale); 22. Visti in particolare i seguenti articoli del regolamento regionale: a) l articolo 19 - Disposizioni generali sui trattamenti appropriati, che definisce le disposizioni comuni per la valutazione dell'appropriatezza dei trattamenti depurativi per gli scarichi provenienti da piccoli agglomerati e le condizioni generali di manutenzione gestione degli scarichi stessi; b) l articolo19 bis - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore di 200 AE, in essere alla data del 29/5/2003, che definisce le condizioni per la valutazione dell'appropriatezza dei trattamenti esistenti e le condizioni di autorizzabilità degli stessi; c) l articolo 19 ter - Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2.000 AE, in essere alla data del 29/5/2003, che prevede la possibilità di stipulare Accordi di programma in attuazione dell articolo 26 della LR 20/2006 e le scadenze per il completamento dei necessari interventi; 23. Ritenuto necessario perseguire, per quanto possibile nei limiti quantitativi sopra evidenziati, il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale attraverso un primo programma di interventi puntuali relativi al servizio idrico integrato, definito sulla base delle risorse finanziarie disponibili e avente ad oggetto gli interventi più urgenti sugli scarichi con meno di 2000 AE, come disciplinati dall art. 19 ter del regolamento regionale; 24. Vista la LR 20/06, ed in particolare l art. 26 comma 1 che prevede la possibilità di stipulare Accordi di Programma con i soggetti economici interessati al fine di definire piani di interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal decreto legislativo dai Piani di Gestione e/o dal Piano di Tutela delle Acque; 25. Considerato che l art. 26 comma 2 della L.R. 20/06 regola i tempi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane per gli agglomerati inferiori a 2000 AE prescrivendo la definizione di

Pagina 8 di 23 specifici accordi di programma, sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all art. 13 della medesima legge e stabilendo che i soggetti gestori sono autorizzati alla prosecuzione dello scarico delle acque reflue fino al termine dei lavori; 26. Ritenuto quindi opportuno avvalersi delle disposizioni di cui all art. 26 della L.R. 20/06 al fine di perseguire gli obiettivi di qualità sopra ricordati attraverso la programmazione coordinata, a livello di bacino idrografico, e per tutto il territorio regionale, degli interventi del SII definita dall AIT, attuata dai gestori del SII, e verificata negli impatti nella sua attuazione dagli strumenti previsti dal presente Accordo, 27. Preso atto che i soggetti firmatari del presente atto hanno provveduto alla realizzazione delle attività istruttorie preliminari alla sottoscrizione del presente Accordo attraverso: - la ricognizione puntuale degli scarichi operata dai soggetti gestori con individuazione del corpo idrico recettore; - la definizione delle priorità a scala regionale degli interventi, in attuazione delle disposizioni regolamentari regionali; come definitivamente completate con i perfezionamenti concordati negli incontri del 30, 31 marzo e 2 aprile presso le Province; 28. dato atto che sulla base della ricognizione degli scarichi di cui all allegato 2 e dei sistemi di trattamento depurativo in essere la situazione afferente l adeguatezza degli scarichi oggi in essere, ovvero prima dell'esecuzione degli interventi di cui al precedente punto 17, alla disciplina di settore risulta così essere: Acquedotto del Fiora S.p.A. Totale scarichi esistenti Depurati NON depurati Numero AE Numero AE Numero AE 732 542.811 300 489.495 432 53.316 Publiacqua S.p.A. 950 1.643.416 129 1.448.489 821 194.927 Nuove Acque S.p.A. 742 413.882 76 357.342 666 56.540 Acque S.p.A. 663 763.385 157 720.540 506 42.485 Gaia S.p.A. 1.043 609.043 490 586304 553 22.739 A.S.A. S.p.A. 194 517.078 79 495.189 115 21.889 Acque Toscane S.p.A. 40 7.105 2 4.340 38 2.765 Comune di Abetone 8 5560 8 5560 0 0 TOT 4.372 4.502.280 1.241 4.107.259 3.131 394.661

Pagina 9 di 23 29. VISTO l'articolo 124, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dalla articolo 7, comma 1 del D.L. 12/9/2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla L. 11/11/2014, n. 164; 30. Ritenuto opportuno riservarsi l aggiornamento del presente accordo di programma per il completamento della programmazione degli interventi di cui all'allegato 7, necessari ai sensi del regolamento regionale, allorquando l AIT potrà provvedere alla ridefinizione dei piani di Ambito in attuazione del nuovo metodo tariffario definitivo, successivamente alla sua emanazione da parte dell AEEGSI e il comune di Fiesole provvederà alla ridefinizione del Programma degli interventi in attuazione del nuovo metodo tariffario definitivo, successivamente alla sua emanazione da parte dell AEEGSI; 31. Fermo restando che ARPAT ai sensi della L.R. 30/2009 garantisce lo svolgimento di attività di monitoraggio ambientale e controllo del rispetto della normativa nazionale e regionale, di supporto tecnico alle Amministrazioni, di acquisizione e diffusione della conoscenza e che tali attività sono svolte anche secondo programmi condivisi con le Autorità provinciali; 32. Visto l'articolo 34 ter della l.r 40/2009 il quale dispone: Qualora le finalità dell accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, e allo svolgimento della conferenza di servizi in essa prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell accordo in conformità a quanto previsto all articolo 34 quinquies, comma 1. 33. Preso atto che le finalità e il contenuto del presente accordo sono già definiti dall'articolo 26 della l.r. 20/2006 nonché dall'articolo 19ter del richiamato dpgr 46/R/2008, e sono stati condivisi mediante intese informali tra le parti (la cui ultima riunione con tutti i soggetti sottoscrittori svoltasi presso la Regione Toscana il 27 ottobre 2014, ) 34. Vista la delibera della G.R. n. 184 del 02/03/2015 con la quale si approva, ai sensi dell art. 34 quinquies, comma 1, il testo dell accordo e dei relativi allegati ; tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti - in rappresentanza delle amministrazioni sopra indicate - stipulano il seguente

Pagina 10 di 23 ACCORDO DI PROGRAMMA Art 1 - Premesse 1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma (di seguito denominato: Accordo) e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti. Art 2 - Oggetto, finalità, ed obiettivi 1. Oggetto del presente Accordo sono gli scarichi provenienti da : a) piccoli agglomerati fino a 2.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione; b) piccoli agglomerati fino da 10.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere. 2. Il presente Accordo è promosso a norma della Legge Regionale n. 40/2009, e della L.R. 20/06, persegue i seguenti obiettivi generali: a) definire gli interventi necessari all adeguamento degli scarichi da piccoli agglomerati alle disposizioni della L.R. 20/2006 e del relativo regolamento di attuazione. b) concorrere al perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale indicati nella direttiva 2000/60 CE e specificati per ciascun corpo tipizzato dai piani di gestione delle Autorità di Distretto. c) coordinare la programmazione di AIT, nel settore di fognatura e depurazione, con la pianificazione regionale di tutela delle acque, ed il Piano di gestione distrettuale 3. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti attraverso: a) un primo programma di interventi di competenza del servizio idrico integrato per le finalità di cui all art. 26 della L.R. n.20/06, comprensivo della programmazione temporale della loro esecuzione ; b) la previsione del suo aggiornamento e possibile rivisitazione in attuazione dell articolo 19 ter del regolamento regionale, per il completamento degli interventi necessari, come descritti all'allegato 7, che al momento non hanno copertura finanziaria dalla programmazione di AIT e del Comune di Fiesole. 4. A specificazione degli obiettivi generali di cui al precedente comma 2, l Accordo, in relazione ai contenuti e per l attuazione delle disposizioni di cui all articolo 26 della Legge regionale 20/2006 e dell'articolo 19 ter del regolamento regionale provvede, in relazione agli scarichi aventi carico

Pagina 11 di 23 superiore a 200 AE e inferiore a 2.000 AE che devono essere adeguati mediante interventi da completarsi entro le scadenze fissate dal regolamento: a) all'individuazione : - del primo elenco degli interventi che trovano copertura finanziaria nel presente accordo e dei relativi cronoprogrammi, di cui agli allegati 4, 5 e 6; - del secondo elenco di interventi da programmare entro il 31 dicembre 2017, di cui all'allegato 7 ; b) a determinare le condizioni necessarie e sufficienti per consentire alle province, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 19 ter e 55 bis del regolamento regionale, il rilascio dell autorizzazione dei suddetti scarichi. Art 3 - Quadro conoscitivo ambientale 1. Le parti assumono come quadro conoscitivo ambientale di riferimento : a) la Delibera di Giunta regionale n. 937 del 29 ottobre 2012 relativa a Attuazione D.Lgs 152/06 e D. Lgs 30/09. Tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici interni, superficiali e sotterranei della Toscana. Modifica delle Delibere di Giunta n. 416/2009 e n. 939/2009. con la quale è stato definito il nuovo reticolo dei corpi idrici superficiali per i quali sarà determinato lo stato di qualità delle acque in attuazione dell allegato 1 alla parte III del D.Lgs 152/2006 b) lo stato di qualità dei corpi idrici dei Piani di Gestione Distrettuali di cui all Allegato 1 c) la ricognizione effettuata dai gestori contenente gli scarichi ad oggi presenti sul territorio, e allegata al presente accordo (allegato 2) e quella relativa agli scarichi di acque reflue urbane minori o uguali a 200 AE di cui all art. 19 bis del regolamento regionale n 46R/2008 (allegato 3.) 2. Modifiche e/o integrazioni alla ricognizione di cui sopra potranno essere apportate su proposta di ciascuno dei soggetti sottoscrittori. Art. 4 - Piano degli interventi 1. A seguito della ricognizione effettuata dai gestori, come validata dall AIT, è definito il primo programma di interventi relativo agli scarichi inferiori a 2000 AE, comprendente gli scarichi che rientrano nelle casistiche di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell articolo 19 ter del regolamento regionale; 2. I firmatari dell'accordo condividono: a) la ricognizione degli scarichi con AE minori od uguali 200 AE sottoposti alla disciplina di cui all art. 19 bis del regolamento regionale (Allegato 3),

Pagina 12 di 23 b) l individuazione degli scarichi che necessitano di interventi, con l'individuazione delle priorità a scala regionale, così suddivisi in relazione al termine ultimo di realizzazione: - programma degli interventi programmati da completare entro il 31.12.2015 ( Allegato 4); - programma degli interventi programmati da completare entro il 31.12.2018 ( Allegato 5); - programma degli interventi programmati da completare successivamente al 1.1.2019 (Allegato 6); c) l individuazione degli interventi sugli scarichi con meno di 1.000 AE (Allegato 7) per i quali l AIT, e il comune di Fiesole, in attuazione delle disposizioni di cui all art. 19 ter, comma 1 bis, del regolamento regionale definiscono, entro il 31/12/2017 il cronoprogramma di realizzazione; 3. I programmi degli interventi di cui al precedente comma 2, lettera c) sono predisposti dai soggetti gestori ed approvati da AIT ed aggiornati periodicamente in relazione all evoluzione della classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici secondo i monitoraggio ARPAT; il primo aggiornamento avviene entro il 31.12.2016 Art 5 Scadenze, impegni e riparto delle risorse 1. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera b), in coerenza con le disposizioni di cui all articolo 19 ter del regolamento sono fissate le seguenti scadenze temporali : a) interventi programmati di cui all allegato 4 e tabella 4: da completare entro il 31.12.2015; b) interventi programmati di cui all allegato 5 e tabella 5: da completare entro il 31.12.2018; c) interventi programmati di cui all allegato 6 e tabella 6: da completare successivamente al 1.1.2019; 2. il costo complessivo degli interventi da completarsi entro il 31.12.2015 assomma a complessivi 2.345.275, come puntualmente individuati nell allegato 4, e relativi AE collettati a depurazione, sono così individuati:

Pagina 13 di 23 Tabella 4 Gestore Copertura ( ) Scarichi risolti (n) AE risolti (AE) Acque S.p.A. 780.000 13 1.118 Acquedotto del Fiora S.p.A. 1.531.942 5 896 ASA S.p.A. 0 0 0 GAIA S.p.A. 33.333 1 250 Nuove Acque S.p.A. 0 0 0 Publiacqua S.p.A. 0 0 0 Totale 2.345.275 19 2.264 3. il costo complessivo degli interventi da realizzarsi entro il 31.12.2018, e fatte salve le verifiche da effettuarsi entro il 31.12.2017, come puntualmente individuati nell allegato 5, e relativi AE collettati a depurazione, sono così quantificati: Tabella 5 Gestore Copertura ( ) Scarichi risolti (n) AE risolti (AE) Acque S.p.A. 5.165.000 18 3.550 Acquedotto del Fiora S.p.A. 1.110.000 1 1.800 ASA S.p.A. 6.977.675 32 14.906 GAIA S.p.A. 3.192.608 39 7.105 Nuove Acque S.p.A. 1.422.001 11 2.250 Publiacqua S.p.A. 25.302.485 45 8.998 Comune di Abetone 316.961 3 4.050 Totale 43.486.730 149 42.660 4. il costo complessivo degli interventi programmati da completarsi successivamente al 1.1.2019, da rivalutarsi entro il 31.12.2017, come puntualmente individuati nell allegato 6, e relativi AE collettati a depurazione, sono così quantificati:

Pagina 14 di 23 Tabella 6 Gestore Costo Interventi ( ) Scarichi risolti (n) AE risolti (AE) Acque S.p.A. 10.550.000 33 3.990 Acquedotto del Fiora S.p.A. 21.968.014 73 7.598 ASA S.p.A. 2.819.229 11 7.066 GAIA S.p.A. 20.000 1 200 Nuove Acque S.p.A. 534.350 7 395 Publiacqua S.p.A. 12.383.343 37 6.144 Comune di Abetone 154.920 4 920 Totale 48.429.856 166 26.313 5. Il costo complessivo degli interventi di cui all articolo 4 comma 2 lettera c) da programmare entro il 31.12.2017 come puntualmente individuati nell'allegato 7, e relativi AE collettati a depurazione, sono così quantificati: Tabella 7 Gestore Costo Interventi ( ) Scarichi risolti (n) AE risolti (AE) Acque S.p.A. 800.000 2 440 Acquedotto del Fiora S.p.A. 3.492.800 2 5.900 ASA S.p.A. 714.000 1 500 GAIA S.p.A. 1.030.000 22 11.953 Nuove Acque S.p.A. 2.176.700 16 4.580 Publiacqua S.p.A. 12.140.751 33 15.863 Acque Toscane S.p.A. 307.234 2 541 Totale 20.661.485 78 39.777 Art. 6 - Impegni dei soggetti firmatari 1. La Regione Toscana si impegna ad: a) assicurare il funzionamento del Collegio di Vigilanza; b) a coordinare e monitorare, nell ambito delle attività del Collegio di Vigilanza; lo stato di

Pagina 15 di 23 attuazione dell Accordo di programma a scala regionale. 2. Le Province, la Città Metropolitana di Firenze e l Unione dei comuni del Circondario Empolese Valdelsa, fatto salvo il diverso assetto delle competenze in esito al processo di riordino delle province di cui alla L. 56/2014, si impegnano a: a) a dare attuazione alle disposizioni di cui all art. 11 del presente accordo. b) ad attivare le procedure di controllo sugli scarichi e sul rispetto delle disposizioni autorizzative avvalendosi di ARPAT nel quadro delle disposizioni di cui all art. 3 della LR 20/2006 e dell allegato 1 del regolamento regionale 3. Le AIT si impegna: a) ove e per quanto necessario, a seguito dell approvazione del nuovo metodo di calcolo della tariffa approvato dall AEEGSI e coerentemente con quanto da questo previsto, ad adeguare entro il 31/12/2017 la programmazione di Ambito per il completamento del programma degli interventi sugli scarichi di cui all allegato 7 per quanto necessario per dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento regionale; b) nel caso dei Comuni con gestioni salvaguardate, ad assicurare la coerenza degli interventi di competenza previsti nell Accordo in relazione al contesto generale della programmazione d Ambito; c) assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e a trasmettere periodicamente i risultati alle Province ed alla Regione 4. I soggetti Gestori: a) si impegnano all'esecuzione degli interventi previsti dal programma di cui agli allegati 4, 5 e 6 a seguito della revisione dei Piani di Ambito attualmente vigenti; b) mettere a disposizione ogni informazione necessaria alle Autorità di Ambito per il monitoraggio degli interventi; c) mettere a disposizione ogni informazione relativa agli scarichi e necessaria ad alimentare il sistema di organizzazione e condivisione dei dati di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 29.10.2007; 5. Le parti si impegnano altresì a definire d'intesa modalità ed criteri per la revisione del programma degli interventi da effettuarsi entro il 31.12.2017 Art 7 - Monitoraggio degli interventi e monitoraggio ambientale 1. Lo stato di attuazione dell accordo e dei singoli interventi è monitorato ogni anno al 31 marzo con le modalità previste nell allegato 8.

Pagina 16 di 23 2. Il monitoraggio ambientale dei corpi idrici interessati dall accordo è assicurato da ARPAT nell'ambito delle attività di monitoraggio previste dall allegato 1 Parte Terza al decreto legislativo152/2006. 3. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi è assicurato dall AIT sulla base delle informazioni trasmesse dai singoli gestori. 4 Le parti si impegnano altresì a fornire senza ritardo al responsabile dell accordo, ed a ciascuna delle altre parti richiedenti le informazioni richieste sullo stato di attuazione dell accordo. Articolo 8 - Responsabile dell attuazione dell accordo. 1. E individuato, quale funzionario responsabile dell accordo di programma, il responsabile del settore tutela e gestione delle risorse idriche della Regione Toscana. 2. Il responsabile dell attuazione dell accordo ha il compito di: a) svolgere le funzioni di segretario del Collegio di Vigilanza e provvedere alla verbalizzazione delle sedute del Collegio stesso; b) mantenere gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni; c) promuove, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 10, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori; d) segnalare al Collegio di Vigilanza eventuali difficoltà e problemi inerenti l'attuazione dell'accordo; e) acquisire e coordinare le informazioni fornite dai soggetti sottoscrittori relative all attuazione del presente accordo da trasmettere periodicamente al Collegio di Vigilanza; f) fornire ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione dell accordo alla competente struttura regionale preposta al monitoraggio degli accordi di programma. g) monitorare lo stato di attuazione dell Accordo sulla base delle informazioni e dei dati di cui al precedente articolo 7. Articolo 9 - Collegio di vigilanza 1. Le parti convengono la costituzione del Collegio di Vigilanza, ai sensi e per gli effetti degli

Pagina 17 di 23 articoli 34 quinquies e 34 octies della l.r. 40/2009, composto dal presidente della Giunta regionale della Toscana, o suo delegato, e da questo presieduto, dal direttore generale di AIT, o suo delegato, da due rappresentanti delle Province, o loro delegati, due dei Comuni, o loro delegati, e due dei gestori del SII, o loro delegati, individuati dai soggetti sottoscrittori dell Accordo. In caso di mancato accordo i rappresentanti delle Province, dei Comuni e dei Gestori vengono individuati tra quelli con maggiore popolazione residente. Alle sedute del Collegio di Vigilanza possono partecipare anche i rappresentanti dei soggetti firmatari dell Accordo non componenti il Collegio stesso, senza diritto di voto. 2. Il Collegio esercita le seguenti funzioni: a) vigila sul puntuale adempimento dell accordo sulla base del monitoraggio degli interventi di cui all art. 7; b) approva l aggiornamento della ricognizione di cui all art. 3; c) nel caso dal monitoraggio di cui all art. 7 si manifestasse la non conformità degli obiettivi qualitativi e/o temporali di cui al presente accordo, attiva le procedure di cui al comma 8 dell art. 34 octies della L.R. 40/2009; d) chiede, ove necessario, documenti e informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convoca i funzionari ed i rappresentanti, dispone ispezioni; e) provvede ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati per l acquisizione di pareri in merito all attuazione dell accordo; f) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le parti in ordine all interpretazione e all attuazione del presente accordo; Articolo 10 Responsabile dell attuazione dei singoli interventi (RI) 1. Per ciascun soggetto attuatore di interventi, come individuati negli allegati 4, 5 e 6 è nominato un responsabile degli interventi. 2. il Responsabile degli interventi, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti compiti: a. pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management; b. organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione degli interventi;

Pagina 18 di 23 c. monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione degli stessi nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile dell Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione; d. aggiornare, con cadenza semestrale il monitoraggio degli interventi inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento; e. trasmettere al Responsabile dell Accordo, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione degli interventi e la proposta delle relative azioni correttive. Articolo 11 Attivazione ed esiti delle verifiche 1. L attuazione dell Accordo è monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato. 2. Le verifiche sono attivate dal Responsabile dell Accordo di cui all articolo 8 in concomitanza delle soglie di seguito definite: a) scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato; b) mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno; Articolo 12 Poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento 1. L esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall ordinamento vigente. L inerzia, l omissione e l attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da

Pagina 19 di 23 parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento. 2. In caso di inerzia o ritardo nell adempimento degli obblighi a carico del Gestore del servizio idrico integrato previsti dal presente accordo di programma, con specifico riferimento all attuazione degli interventi, il collegio di vigilanza richiede all'ait di esercitare le funzioni ed i poteri necessari, ivi compresi i poteri sostitutivi di cui all art. 23 della L.R. 69/2011. Ove l AIT non intervenga, la Regione Toscana esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell art. 26, comma 2, della L.R. 69/2011. 3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento da parte degli altri soggetti sottoscrittori, il Responsabile dell Accordo, invita il soggetto al quale il ritardo, l inerzia o l inadempimento siano imputabili ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato. Il soggetto sottoscrittore cui è imputabile l inadempimento è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato dal Responsabile dell Accordo, le iniziative a tal fine assunte e i risultati conseguiti. Nel perdurare dell inadempienza, il Collegio di vigilanza attiva i poteri sostitutivi secondo quanto previsto all art. 34 octies della l.r. 40/2009. 4. Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia a una o più delle parti del presente Accordo, compromettendo così l attuazione di un intervento previsto nell Accordo medesimo, sono poste a suo carico le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l Accordo stesso. Articolo 13 - Durata dell Accordo 1. A seguito della sua sottoscrizione il presente Accordo di Programma è approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell art. 34 sexies, commi 2 e 3 della l.r.. 40/2009. L Accordo di Programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 septies, comma 1 della l.r. 40/2009. 2. L Accordo impegna le parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi e comunque fino alla data del 31.12.2021inclusa l entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.

Pagina 20 di 23 Articolo 14 - Modifiche e integrazioni 1. Le eventuali modifiche sostanziali al presente accordo potranno essere apportate, con il consenso unanime delle amministrazioni che lo hanno sottoscritto, da formalizzare nella stipula di apposito atto modificativo e/o integrativo. 2. Eventuali variazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in fase di progettazione o di realizzazione delle opere, saranno approvate, senza che ciò determini variazioni al presente accordo di programma. 3. Fatte salve le disposizioni inerenti la realizzazione di opere pubbliche e di approvazione dei relativi progetti le parti concordano che, ai fini del presente accordo, per variazioni non sostanziali debbano intendersi i seguenti casi: a) modifiche del cronoprogramma di realizzazione che non incidono sulla data di conclusione dell intervento, b) modifiche progettuali dalle quali non si determinino variazioni quali-quantitative delle acque reflue scaricate,. 4. Il presente accordo sarà integrato, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, con il cronoprogramma degli interventi di cui all allegato 7 definito da AIT e dal Comune di Fiesole. Art. 15 - Autorizzazioni agli scarichi 1. In conformità a quanto stabilito dal primo e secondo comma dell art. 26 della L.R. n. 20/06 e dal comma 3 dell art. 19 ter del regolamento regionale 46r/2008 successivamente all entrata in vigore del presente Accordo gli scarichi di cui all allegato 2, riconducibili all art. 19 ter sono autorizzati in via transitoria a condizione che non compromettano il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità pianificati dal Piano di gestione e nel rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell atto autorizzativo fino alla data prevista per il completamento di ciascun intervento, come riportata negli allegati suddetti e nel rispetto delle disposizioni relative ai piani di manutenzione e gestione di cui all art. 19 e 19 ter ed allegato 5 del regolamento regionale. 2. In conformità a quanto stabilito dal primo e secondo comma dell art. 26 della L.R. 20/06 e dall articolo 19 ter, comma 3 bis del regolamento regionale, gli scarichi di cui all'allegato 2 compresi nell' art. 19 ter, comma 1bis e per i quali l'allegato 7 individua gli interventi da programmare, sono transitoriamente autorizzati a condizione che non compromettano il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità pianificati dal Piano di gestione e nel rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute nell atto autorizzativo, fino alla data

Pagina 21 di 23 del 31.12.2017 e, successivamente, fino al termine di ultimazione dei lavori indicato nel cronoprogramma approvato da AIT e dal Comune di Fiesole e nel rispetto delle disposizioni relative ai piani di manutenzione e gestione di cui all art. 19 e 19 ter ed allegato 5 del regolamento regionale. 3. Agli scarichi di acque reflue urbane da scarichi inferiori a 2000 abitanti equivalenti non ricompresi negli allegati 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano comunque le disposizioni del vigente regolamento regionale. Per tali scarichi si applicano le previsioni dell art.3 del presente Accordo. 4. Nell'eventualità che i monitoraggi effettuati da ARPAT, ai sensi dell'allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, accertino il peggioramento della classificazione dello stato di qualità delle acque dei corpi idrici recettori per la presenza di scarichi non trattati, compresi nell'allegato 2, l'autorità Idrica Toscana provvede entro 6 mesi alla revisione/ rimodulazione del programma degli interventi da presentare al Responsabile dell'accordo, ai fini dell'integrazione e/o modifica dello stesso ai sensi dell'articolo 14. ALLEGATI : Allegato 1. Stato ed obiettivi di qualità dei corpi idrici come approvati dai Piani di gestione delle Acque dei Distretti idrografici del fiume Serchio, dell Appennino Settentrionale e dell Appennino centrale. Allegato 2. Ricognizione degli scarichi di acque reflue urbane presenti sul territorio toscano Allegato 3. Elenco degli scarichi di acque reflue urbane minori o uguali a 200 AE di cui all art. 19 bis del regolamento regionale n 46R/2008 Allegato 4: Elenco degli interventi programmati da completare entro il 31/12/2015 Allegato 5. Elenco degli interventi programmati da completare entro il 31/12/2018 Allegato 6. Elenco degli interventi programmati da completare successivamente al 1/1/2019 Allegato 7. Elenco degli interventi da programmare da parte di AIT e del Comune di Fiesole entro il 31/12/2017 Allegato 8. Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi Allegato 9. Procedure di revisione dell accordo di cui all art. 26 comma 2 lett. c) della LR 20/2006 Letto approvato e sottoscritto

Pagina 22 di 23 Firenze addì Regione Toscana ENTE Firma Provincia di Pisa Città Metropolitana di Firenze Provincia di Prato Provincia di Lucca Provincia di Massa - Carrara Provincia di Livorno Provincia di Arezzo Provincia di Grosseto Provincia di Siena Provincia di Pistoia Circondario Empolese Valdelsa Autorità Idrica Toscana Comune di Fiesole Comune di Abetone GAIA S.p.A. Acque S.p.A. Publiacqua S.p.A. Nuove Acque S.p.A. ASA S.p.A. Acquedotto del Fiora S.p.A. Acque Toscane S.p.A.

Pagina 23 di 23 Geal spa ENTE Firma

Allegato 1 Stato ed obiettivi di qualità dei corpi idrici come approvati dai Piani di gestione delle Acque dei Distretti idrografici del fiume Serchio, dell Appennino Settentrionale e dell Appennino centrale.

Allegato 8. Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi Il presente allegato definisce le procedure di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi in attuazione delle disposizioni di cui all art. 26, comma 2 lett. c) della LR 20/2006 il quale prevede che l accordo di programma definisca le procedure per la verifica dello stato di attuazione degli interventi. 1. L attuazione dell Accordo è monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica degli stati di avanzamenti procedurali, fisici e di risultato dei singoli interventi; sulla base delle seguenti modalità: a) il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi è assicurato dall AIT sulla base delle informazioni trasmesse alla stessa dai singoli gestori ; b) AIT inserisce le informazioni ricevute sistema MONITOSCANA della Regione Toscana secondo le regole e le procedure dallo stesso previste; c) l aggiornamento delle informazioni deve essere effettuato almeno con cadenza semestrale come stabilito dall art. 10 comma 2 lett. d) del presente Accordo; 2. Ai sensi dell art. 7 comma 1 dell Accordo ogni anno al 31 marzo viene elaborato da parte dell AIT un report relativo allo stato di attuazione dei singoli interventi e dell accordo nel suo complesso;

Allegato 9. Procedure di revisione dell accordo di cui all art. 26 comma 2 lett. c) della LR 20/2006 1. L art. 26, comma 2 lett. c) della LR 20/2006 prevede che il presente accordo di programma definisca le procedure di revisione degli accordi medesimi in relazione allo stato dei corpi idrici recettori. 2 Alla revisione dell Accordo si procederà ai sensi dell art. 19 ter, comma 1 bis entro il 31 dicembre 2017 a seguito dell approvazione da parte di AIT di un apposito programma contente i tempi e le modalità di attuazione dei lavori. 3. Le priorità di adeguamento saranno definite dall AIT tenendo conto anche dei seguenti criteri: a) potenzialità dell impianto; b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell agglomerato; c) complessità dell intervento di adeguamento e sua tempistica; d) contribuito al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore; e) effettivo impatto sul corpo idrico tipizzato relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale. 4. Nell attuazione della revisione di cui al presente allegato l AIT, ai sensi del comma 1 dell art. art 55 bis del regolamento 46r/2008, dovrà far riferimento relativamente allo stato di qualità ambientale delle acque superficiali, (di cui all'articolo 74, comma 2, lettera p) alla classificazione definita dalla Regione sulla base del monitoraggio effettuato da ARPAT ai sensi delle disposizioni regionali di attuazione degli allegati 1 e 3 al decreto legislativo. 5. Al fine di definire le modifiche di cui al presente allegato: a) la Regione provvede a definire la classificazione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali, sulla base del monitoraggio e dei report eseguiti da ARPAT, relativi ai trienni 2010-2012 e 2013-2015 entro giungo 2016, b) AIT provvede, ai sensi dell art. 4 comma 3 dell accordo, entro il 31/12/2016, a elaborare ed inviare alla Regione una bozza del programma di cui al punto 2.