COPIA TRATTA DA GURITEL GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE
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- Δημήτηρ Μιαούλης
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1 2 SERIE SPECIALE Spediz. abb. post. 45% - art.2, comma 20/b Legge , n Filiale di Roma Anno 146º Numero 95 SI PUBBLICA PA R T E PR I MA Roma - Luned ', 19 dicembre 2005 IL LUNEDI' E IL GIOVEDI' DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI ROMA - CENTRALINO UNIONE EUROPEA AVVISO AGLI ABBONATI Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento per l anno Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (di colore rosso) per la conferma dell abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni. Si rammenta che la campagna di abbonamento avra' termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avra' effetto dal 26 febbraio Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n ) ovvero al proprio fornitore. SOMMARIO öö REGOLAMENTI Regolamento n. 1699/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli... Pag. 5 Regolamento n. 1700/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, relativo all apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall organismod interventoslovacco... ý 7 Regolamento n. 1701/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, che modifica il regolamento n. 795/2004 recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegnoafavoredegliagricoltori... ý 10 Regolamento n. 1702/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, che fissa le restituzioni all esportazione nel quadro dei sistemi Al e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance,limoni,uvedatavolaemele)... ý 13
2 Regolamento n. 1703/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, che fissa le restituzioni all esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d arancia) Pag. 16 Regolamento n. 1704/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d importazione presentate nel mese di settembre 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunita' elabulgariaelaromania... ý 18 Regolamento n. 1705/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, che fissa il prezzo del mercato mondialedelcotonenonsgranato... ý 20 Pubblicati nel n. L 273 del 19 ottobre 2005 Regolamento n. 1706/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli... ý 21 Regolamento n. 1707/2005 della Commissione, del 18 ottobre 2005, che fissa i valori unitari per la determinazionedelvaloreindoganaditalunemercideperibili... ý 23 Regolamento n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalita' di applicazione del regolamento n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modificadelregolamenton. 2214/96... ý 29 Regolamento n. 1709/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, che fissa, per la campagna di commercia ' rzzazione 2004/2005, la produzione stimata di olio d oliva e l importo dell aiuto unitario alla produzione che puo' essereanticipato... ý 31 Regolamento n. 1710/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modifica del regolamento n. 2138/ che stabilisce la delimitazione delle zone omogenee di produzione di oliod oliva... ý 33 Regolamento n. 1711/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, che fissa le rese di olive e di olioperlacampagna2004/ ý 77 Regolamento n. 1712/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, che modifica le restituzioni applicabili all esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ý 95 Regolamento n. 1713/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali ý 97 Regolamento n. 1714/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell allegatoideltrattato... ý 98 Regolamento n. 1715/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonche per l ovoalbumina e che modificailregolamenton. 1484/95... ý 100 Regolamento n. 1716/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, che fissa le restituzioni all esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 20 ottobre ý 102 Regolamento n. 1717/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, che fissa le restituzioni all esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 20 ottobre ý 104 Regolamento n. 1718/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma dimercinoncompresenell allegatoideltrattato... ý 106 ö 2 ö Pubblicati nel n. L 274 del 20 ottobre 2005
3 DIRETTIVE Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali Pag. 109 Pubblicata nel n. L 256 del 1 ottobre 2005 Direttiva 2005/63/CE della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ý 117 Pubblicata nel n. L 258 del 4 ottobre 2005 Direttiva 2005/67/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, che modifica, per adeguarli, gli allegati I e Il della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonche gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l omologazione dei trattori agricoli o forestali ý 118 Pubblicata nel n. L 273 del 19 ottobre 2005 Direttiva 2005/70/CE della Commissione, del 20 ottobre 2005, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonche su e in alcuni prodotti di origine animaleedioriginevegetale... ý 122 RETTIFICHE Pubblicata nel n. L 276 del 21 ottobre 2005 Rettifica della raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 maggio 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati (GU L 276 del )... Pag. 141 AVVERTENZA Pubblicata nel n. L 284 del 27 ottobre 2005 Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunita` europee». ö 3 ö
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5 REGOLAMENTI REGOLAMENTO (CE) N. 1699/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2005 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ( 1 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 )GU L 337 del , pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del , pag. 3). ö 5 ö
6 ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 18 ottobre 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli (EUR/100 kg) Codice NC Codice paesi terzi ( 1 ) Valore forfettario all'importazione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 ( 1 ) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del , pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini». ö 6 ö
7 REGOLAMENTO (CE) N. 1700/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2005 relativo all apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di granturco detenuto dall organismo d intervento slovacco LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ), in particolare l articolo 6, considerando quanto segue: (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d intervento ( 2 ), i cereali detenuti dagli organismi d intervento devono essere venduti nell ambito di una procedura di gara e a condizioni di prezzo tali da evitare perturbazioni del mercato. (2) A causa delle difficili condizioni climatiche della Penisola Iberica, i prezzi del granturco sul mercato comunitario sono relativamente elevati, con conseguenti difficoltà di approvvigionamento a prezzi competitivi per gli allevatori e l industria dei mangimi. (3) La Slovacchia dispone di scorte d intervento di granturco che è opportuno riassorbire. (4) È pertanto opportuno rendere disponibili sul mercato interno dei cereali le scorte di granturco detenute dall organismo d intervento slovacco. (5) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione della gara. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita. ( 1 )GUL270 del , pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del , pag. 11). ( 2 )GU L 191 del , pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del , pag. 10). (6) Nella comunicazione dell organismo d intervento slovacco alla Commissione è inoltre importante mantenere l anonimato degli offerenti. (7) Al fine di ammodernare la gestione, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L organismo d intervento slovacco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di tonnellate di granturco da esso detenute. Articolo 2 La vendita di cui all articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93. Tuttavia, in deroga a tale regolamento: a) le offerte sono presentate con riferimento alla qualità effettiva della partita su cui vertono; b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e non può essere comunque inferiore al prezzo d intervento in vigore per il mese considerato, comprese le maggiorazioni mensili. Articolo 3 In deroga all articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93, la cauzione per l offerta è fissata a 10 EUR/tonnellata. Articolo 4 1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 26 ottobre ö 7 ö
8 Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, tranne il 2 novembre 2005, il 28 dicembre 2005, il 12 aprile 2006 e il 24 maggio 2006, settimane nelle quali non saranno realizzate gare. Il termine di presentazione delle offerte per l ultima gara parziale scade alle ore 15 (ora di Bruxelles) del 28 giugno Le offerte devono essere presentate presso l organismo d intervento slovacco al seguente indirizzo: Pôdohospodárska platobná agentúra oddelenie obilnín a škrobu Dobrovičova 12 SK Bratislava Telefono: Fax: Articolo 5 L organismo d intervento slovacco comunica alla Commissione per via elettronica, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute utilizzando il modulo figurante nell allegato. Articolo 6 Secondo la procedura di cui all articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, la Commissione fissa il prezzo minimo di vendita o decide di non dare seguito alle offerte ricevute. Qualora le offerte vertano sulla stessa partita e su un quantitativo totale superiore al quantitativo disponibile, il prezzo può essere fissato separatamente per ciascuna partita. Per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita può anche essere fissato un coefficiente di attribuzione dei quantitativi offerti. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione ö 8 ö
9 ALLEGATO Gara permanente per la rivendita di tonnellate di granturco detenute dall organismo d intervento slovacco Modulo (*) [Regolamento (CE) n. 1700/2005] Numero degli offerenti ecc. Numero della partita Quantitativo (t) Prezzo di offerta (EUR/t) (*) Da trasmettere alla DG AGRI (D/2). ö 9 ö
10 REGOLAMENTO (CE) N. 1701/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ( 1 ), in particolare l articolo 145, lettere c), d) ed f), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione ( 2 ) contiene le modalità di applicazione del regime di pagamento unico con effetto a decorrere dal L esperienza maturata nell esecuzione amministrativa ed operativa del regime a livello nazionale ha evidenziato che per taluni aspetti sono necessarie norme più specifiche mentre per talaltri le norme vigenti devono essere chiarite ed adeguate. (2) In particolare è opportuno precisare l applicazione della definizione di colture permanenti e di colture pluriennali in relazione alle condizioni di ammissibilità per il regime di pagamento unico nel caso di uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime, come stabilito al capitolo 16 del regolamento n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime ( 3 ) e in relazione al regime di aiuto a favore delle colture energetiche di cui all articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003. (3) In particolare, ai sensi del regime precedentemente in vigore per i seminativi, previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ( 1 )GU L 270 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del , pag. 15). ( 2 )GUL141 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1085/2005 (GU L 177 del , pag. 27). ( 3 )GU L 345 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2005 (GU L 172 del , pag. 76). istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi ( 4 ), i terreni ritirati dalla produzione investiti a colture permanenti usate per la produzione di materie prime o i terreni investiti a colture pluriennali erano ammissibili ai pagamenti per superficie. L articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 limita l ammissibilità alle superfici che alla data prevista per le domande per il 2003 non erano destinate alle colture permanenti, ma ai sensi dell articolo 53 del medesimo regolamento, le superfici destinate alle colture permanenti usate per la produzione di materie prime non sono escluse dalla determinazione dei diritti di pagamento, in quanto tali superfici beneficiavano di pagamenti diretti nel corso del periodo di riferimento. Occorre pertanto autorizzare gli agricoltori che nel 2003 coltivavano tali colture, ai sensi dello specifico regime applicabile al ritiro o alle colture pluriennali, ad usare tali superfici rispettivamente per la determinazione dei diritti di ritiro dalla produzione ai sensi dell articolo 53 di tale regolamento e per l uso dei diritti di ritiro determinati. (4) Inoltre, poiché nell ambito della regionalizzazione prevista all articolo 59 del regolamento (CE) n. 1782/2003 l anno di riferimento per la determinazione dei diritti al pagamento è il primo anno di applicazione del regime, come previsto all articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 795/2004, occorre precisare che le superfici ritirate destinate alle colture permanenti utilizzate per gli scopi previsti all articolo 55, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le superfici destinate alle colture permanenti che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche, ai sensi dell articolo 88 del medesimo regolamento, sono da considerare come ettari ammissibili alla determinazione e all uso dei diritti al pagamento. (5) Inoltre, è necessario specificare quali colture siano autorizzate sulle superfici ritirate dalla produzione e quali colture siano autorizzate a fini energetici su superfici che sono oggetto di una domanda di aiuto ai sensi del regime di pagamento unico. Pertanto, occorre prevedere la possibilità di usare i diritti di pagamento in osservanza dei requisiti di ammissibilità stabiliti per le superfici destinate a colture permanenti utilizzate per la produzione di materie prime, come previsto nel capitolo 16 del regolamento (CE) n. 1973/2004, e per le colture usate per la produzione di prodotti energetici ai sensi del regime previsto all articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003. ( 4 )GU L 160 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003. ö 10 ö
11 (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 795/2004. (7) Poiché il regolamento (CE) n. 795/2004 ha acquistato efficacia dal 1 o gennaio 2005, occorre che le disposizioni del presente regolamento si applichino con effetto retroattivo a partire da tale data e autorizzare gli agricoltori interessati dalla domanda nel 2005 a modificare la loro domanda unica. (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 795/2004 è così modificato: 1) All articolo 2, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente: «c) colture permanenti, le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all allegato I, sezione G/05, della decisione 2000/115/CE della Commissione (*) e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex ), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali; d) colture pluriennali, le colture dei seguenti prodotti e i vivai di tali colture pluriennali: Codice NC Carciofi Asparagi Rabarbaro Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lampone Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium (*) GU L 38 del , pag. 1.» 2) È inserito il seguente articolo 3 ter: «Articolo 3 ter Ammissibilità 1. Ai fini dell applicazione dell articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono considerati ettari ammissibili per la determinazione e l uso dei diritti al pagamento: a) le superfici che tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 erano investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex ), a Miscanthus sinensis (codice NC ex ) e a Phalaris arundicea (fettuccia d acqua); b) le superfici che prima del 30 aprile 2004 erano investite a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex ), a Miscanthus sinensis (codice NC ex ) e a Phalaris arundicea (fettuccia d acqua) e che sono state affittate o acquistate tra il 30 aprile 2004 e il 10 marzo 2005 per beneficiare del regime di pagamento unico. 2. Ai fini dell applicazione dell articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate, investite a colture permanenti e usate per i fini di cui all articolo 55, lettera b) di tale regolamento, e le superfici investite a colture permanenti e che sono altresì oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche di cui all articolo 88 dello stesso regolamento sono considerate ettari ammissibili per l'utilizzo rispettivamente dei diritti al riposo delle terre e dei diritti al pagamento. 3. Ai fini dell applicazione dell articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate che sono state investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio (*) e che hanno beneficiato del pagamento per superficie di cui all articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento nel 2003, sono considerate ettari ammissibili per l uso dei diritti di ritiro di cui all articolo 53 del regolamento (CE) n. 1782/ Fatto salvo l articolo 51 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ai fini dell applicazione dell articolo 54, paragrafo 2 dello stesso regolamento, le superfici che alla data stabilita per la presentazione delle domande di aiuto per superficie per il 2003 erano investite a colture pluriennali, sono considerate ettari ammissibili per l uso dei diritti di ritiro di cui all articolo 53 dello stesso regolamento. 5. Fatto salvo l articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel caso in cui uno Stato membro si avvalga dell opzione di cui all articolo 59 del suddetto regolamento: ö 11 ö
12 a) ai fini dell applicazione dell articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le superfici ritirate investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio e che hanno beneficiato del pagamento per superficie di cui all articolo 2, paragrafo 2, dello stesso regolamento nel 2003, sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di ritiro; b) ai fini dell applicazione dell articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture permanenti da utilizzare per i fini di cui all articolo 55, lettera b) dello stesso regolamento sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di ritiro; c) ai fini dell applicazione dell articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture permanenti e che sono anche oggetto di una domanda di aiuto per le colture energetiche, ai sensi dell articolo 88 dello stesso regolamento, sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di pagamento; d) ai fini dell applicazione dell articolo 59, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003 le superfici investite a colture pluriennali sono considerate ettari ammissibili per la determinazione dei diritti di pagamento. 6. Gli agricoltori interessati dall applicazione dei paragrafi 2-5 del presente articolo nel 2005 possono modificare la loro domanda unica entro quattro settimane a partire dal 19 ottobre 2005 o entro il termine fissato dai rispettivi Stati membri. (*) GU L 160 del , pag. 1.» 3) L articolo 48 bis è così modificato: 1. Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «Qualsiasi riferimento contenuto nell articolo 3 ter e nei capitoli 6 e 7 del presente regolamento, agli articoli 58 e 59 oppure all articolo 58, paragrafo 1, e all articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all articolo 71 sexies del regolamento (CE) n. 1782/2003.». 2. Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «Qualsiasi riferimento contenuto nell articolo 3 ter, nell articolo 8, paragrafo 2, nell articolo 9, paragrafo 1, lettera e), nell articolo 41 e nell articolo 50 bis del presente regolamento, all articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all articolo 71 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003.». 3. Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «Qualsiasi riferimento contenuto negli articoli 39, 43 e 48 ter del presente regolamento, all articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all articolo 71 undecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.». 4. Il testo del paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «L articolo 3 bis, l articolo 3 ter, paragrafi 1, 3 e 4, gli articoli 7, 10, da 12 a 17, 27, 28, 30, 31, 31 bis, 40, 42, 45, 46 e 49 non si applicano.». 5. È inserito il nuovo paragrafo 10 seguente: «Qualsiasi riferimento, nell articolo 3 ter del presente regolamento, all articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è inteso come riferimento all articolo 71 septies, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione ö 12 ö
13 REGOLAMENTO (CE) N. 1702/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2005 che fissa le restituzioni all'esportazione nel quadro dei sistemi A1 e B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione ( 2 ), ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli. (2) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di rilievo economico, i prodotti esportati dalla Comunità possono beneficiare di una restituzione all'esportazione, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. (3) Ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, è necessario curare che non siano perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, in base alla nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( 3 ). Tali quantitativi devono essere suddivisi tenendo conto della natura più o meno deperibile dei prodotti in causa. (4) A norma dell'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2200/96, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, ( 1 )GU L 297 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell' , pag. 64). ( 2 )GUL268 del , pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del , pag. 3). ( 3 )GU L 366 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del , pag. 22). dei prezzi praticati nel commercio internazionale. Si deve altresì tener conto delle spese di commercializzazione e di trasporto nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate. (5) A norma dell'articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2200/96, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione. (6) La situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso. (7) I pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele delle categorie Extra, I e II, delle norme comuni di commercializzazione, possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. (8) Al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile e tenuto conto della struttura delle esportazioni della Comunità, è opportuno fissare le restituzioni all'esportazione secondo i sistemi A1 e B. (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per il sistema A1, i tassi di restituzione, il periodo di domanda della restituzione e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Per il sistema B, i tassi di restituzione indicativi, il periodo di presentazione delle domande dei titoli e le quantità previste per i prodotti in causa sono fissati nell'allegato del presente regolamento. 2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ( 4 ), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 9 novembre ( 4 )GU L 152 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell' , pag. 17). ö 13 ö
14 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione ö 14 ö
15 ALLEGATO del regolamento della Commissione, del 18 ottobre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, limoni, uve da tavola e mele) Codice del prodotto ( 1 ) Destinazione ( 2 ) Sistema A1 Periodo di domanda della restituzione: Tasso di restituzione (EUR/t nette) Quantità previste (t) Sistema B Periodo di presentazione delle domande dei titoli: Tasso di restituzione indicativo (EUR/t nette) Quantità previste (t) F A A A F04, F ( 1 ) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del , pag. 1). ( 2 ) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del , pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente: F03: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera. F04: Sri Lanka, Hong Kong SAR, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico, Costa Rica e Giappone. F08: Tutte le destinazioni diverse dalla Bulgaria. F09: Le seguenti destinazioni: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Isole Færøer, Romania, Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Serbia e Montenegro (compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999), Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti (Abou Dhabi, Dubai, Chardja, Adjaman, Umm al-qi'iwayn, Ras al-khayma e Fudjayra), Kuwait, Yemen, Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia, paesi e territori d'africa escluso il Sudafrica, destinazioni di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del , pag. 11). ö 15 ö
16 REGOLAMENTO (CE) N. 1703/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2005 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ( 1 ), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione ( 2 ), ha stabilito le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati. (2) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96, nella misura necessaria per consentire l'esportazione di quantitativi economicamente rilevanti, i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento possono essere oggetto di restituzione all'esportazione, tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato. L'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 stabilisce che qualora la restituzione per gli zuccheri incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), risulti insufficiente per consentire l'esportazione dei prodotti medesimi, è applicabile la restituzione fissata conformemente all'articolo 17 dello stesso regolamento. (3) Conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, occorre fare in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni. Per tale motivo, è necessario fissare i quantitativi previsti per prodotto, sulla base della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ( 3 ). (4) A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, le restituzioni sono stabilite prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli sul mercato della Comunità e delle disponibilità, nonché, dall'altro, dei prezzi praticati nel ( 1 )GU L 297 del , pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del , pag. 25). ( 2 )GU L 141 del , pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 498/2004 (GU L 80 del , pag. 20). ( 3 )GU L 366 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 558/2005 (GU L 94 del , pag. 22). commercio internazionale. Occorre inoltre tener conto dei costi di commercializzazione e di trasporto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni previste. (5) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, i prezzi sul mercato della Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi che risultano più favorevoli ai fini dell'esportazione. (6) La situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto in questione. (7) Le ciliegie temporaneamente conservate, i pomodori pelati, le ciliegie candite, le nocciole preparate e taluni succhi d'arancia possono attualmente essere oggetto di esportazioni rilevanti sotto il profilo economico. (8) Occorre stabilire di conseguenza il tasso delle restituzioni e i quantitativi previsti. (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I tassi di restituzione all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il periodo di presentazione delle domande di titoli, il periodo di rilascio dei titoli e i quantitativi previsti sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento. 2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione ( 4 ), non vengono imputati ai quantitativi di cui all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre ( 4 )GU L 152 del , pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1741/2004 (GU L 311 dell' , pag. 17). ö 16 ö
17 Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre ALLEGATO Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione del regolamento della Commissione, del 18 ottobre 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati (ciliegie temporaneamente conservate, pomodori pelati, ciliegie candite, nocciole preparate, taluni succhi d'arancia) Periodo di presentazione delle domande di titoli: dal 25 ottobre 2005 al 23 febbraio Periodo di assegnazione dei titoli: da novembre 2005 a febbraio Codice del prodotto ( 1 ) Codice di destinazione ( 2 ) Tasso di restituzione (EUR/t netta) Quantitativi previsti (in t) F F F A A A ( 1 ) I codici dei prodotti sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del , pag. 1). ( 2 ) I codici delle destinazioni di serie «A» sono definiti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato. I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del , pag. 11). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente: F06 Tutte le destinazioni tranne i paesi dell'america settentrionale. F10 Tutte le destinazioni tranne gli Stati Uniti d'america e la Bulgaria. ö 17 ö
18 REGOLAMENTO (CE) N. 1704/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2005 che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2005 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1898/97 della Commissione, del 29 settembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto nel quadro degli accordi europei con la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria ( 1 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Le domande di titoli di importazione presentate per il quarto trimestre del 2005 vertono su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte. (2) È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo. (3) È opportuno far presente agli operatori che i certificati possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2005 presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97 sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I. 2. Per il periodo dal 1 o gennaio al 31 marzo 2006 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/97, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II. 3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 )GU L 267 del , pag. 58. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1467/2003 (GU L 210 del , pag. 11). ö 18 ö
19 Numero del gruppo Numero del gruppo ALLEGATO I Percentuale di accettazione delle domande di certificati d'importazione presentate per il periodo che va dal 1 o ottobre al 31 dicembre 2005 B ALLEGATO II Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1 o gennaio al 31 marzo 2006 B , , , ,8 (t) ö 19 ö
20 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, REGOLAMENTO (CE) N. 1705/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2005 che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ( 1 ), visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ( 2 ), in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ( 3 ). Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato. (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001. (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 22,439 EUR/100 kg. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre ( 1 )GUL148 dell' , pag. 1. ( 2 )GUL148 dell' , pag. 3. ( 3 )GUL210 del , pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1486/2002 (GU L 223 del , pag. 3). Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ö 20 ö
21 REGOLAMENTO (CE) N. 1706/2005 DELLA COMMISSIONE del 19 ottobre 2005 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ( 1 ), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato. (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre Per la Commissione J. M. SILVA RODRÍGUEZ Direttore generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale ( 1 )GU L 337 del , pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del , pag. 3). ö 21 ö
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